Art. 17.
(Cause oggettive di giustificazione).

      1. In materia di cause oggettive di giustificazione, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere come causa di giustificazione l'esercizio di un diritto;

          b) prevedere come causa di giustificazione l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità; prevedere che, nel caso dell'adempimento di un dovere da parte del pubblico ufficiale che consista nel respingere una violenza o nel vincere una resistenza, la causa di giustificazione operi nei suoi confronti, e nei confronti della persona legittimamente richiesta, qualora il pubblico ufficiale faccia uso ovvero ordini di fare uso di armi o di altri strumenti di coazione, solo se l'uso di tali strumenti sia necessario e sia rispettata la proporzione tra i beni in conflitto nella situazione concreta;

          c) prevedere come causa di giustificazione il consenso dell'avente diritto, nei reati aventi ad oggetto interessi disponibili, stabilendo che sia valido il consenso prestato da chi abbia la capacità di comprenderne il significato e di valutarne l'effetto;

          d) prevedere come causa di giustificazione la legittima difesa, specificando che nel valutare la proporzionalità della difesa debba tenersi conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione; escludere che sia scriminato il fatto preordinato a scopo offensivo;

          e) prevedere come causa di giustificazione lo stato di necessità, specificando che il soggetto debba aver agito per salvare un interesse personale proprio o altrui di rango superiore a quello sacrificato; specificare altresì che non sia giustificato chi,

 

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essendo tenuto ad esporsi al pericolo, agisca per salvare un interesse proprio la cui superiorità non sia di particolare rilevanza.